Coordinatore amministrativo
Livello EQF 5
Settore Economico Professionale SEP 24 – Area comune
Area di Attività
Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali e previdenziali ed emissione/registrazione di documenti contabili
Descrizione sintetica
Il Coordinatore amministrativo svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di sistemi informatizzati. Ha autonomia operativa nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute. Svolge azioni di supporto amministrativo, gestione informatizzata dei servizi di segreteria, gestione di archivi, database e erogazione di servizi di biblioteca e si occupa del rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti che non comportino valutazioni discrezionali. Può coordinare più addetti inseriti in settori o aree omogenee e può elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure informatiche.
Durata complessiva del percorso (ore)
500 ore di cui 300 ore in aula e 300 ore di stage presso strutture accreditate
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti
Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce “”Gestione dei crediti formativi””. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l’inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga
Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti.
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