Operatore all’assistenza educativa ai disabili
Livello EQF 3
Settore Economico Professionale SEP 19 – Servizi socio-sanitari

Area di Attività
– Servizio di assistenza all’autonomia, all’intergrazione e alla comunicazione delle persone in età scolastica con disabilità
– Realizzazione di interventi di riabilitazione pedagogico-educativa per soggetti in età minorile, soggetti con disabilità e/o disagio sociale
Descrizione sintetica
L’operatore dell’assistenza educativa ai disabili è in grado di offrire assistenza alle attività socio-educative per disabili, supportando gli educatori nella realizzazione di laboratori didattico – creativi, e nella preparazione di materiali educativi e di gioco, nell’accompagnamento e nella cura dei bisogni fondamentali (vestizione, pulizia, igiene, ecc.) e di sicurezza del disabile. Può lavorare con contratto di lavoro dipendente o come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione presso strutture pubbliche e private che erogano servizi socio educativi per disabili, assumendosi la responsabilità dei propri compiti. Nello svolgimento del suo lavoro, si raccorda con il personale educatore
Durata minima complessiva del percorso (ore)
600 ore di cui 240 ore in aula e 360 ore di stage preso strutture educative accreditate

Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti
Possesso di titolo attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce “Gestione dei crediti formativi”. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l’inizio delle attivita’. Non e’ ammessa alcuna deroga.

Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti.