OPERATORE DELL’INFANZIA
Livello EQF 4

Settore Economico Professionale

SEP 19 – Servizi socio-sanitari

Area di Attività
Realizzazione di interventi volti a promuovere l’espressività e la creatività individuale con metodiche definite (es. laboratorio di musicoterapia, di arteterapia, di teatroterapia, ecc.).

Descrizione sintetica
L’Operatore dell’infanzia è impegnato nell’attività di accudimento e animazione rivolta a bambini e famiglie, in strutture residenziali e semiresidenziali (comunità per minori, soggiorni-vacanza, reparti ospedalieri), servizi e interventi socio-educativi per l’infanzia e la famiglia (servizi educativi e ricreativi territoriali per il tempo libero, centri ricreativi e aggregativi, animazione estiva del tempo libero), servizi socio-educativi per la prima infanzia. Svolge attività di sostegno alla genitorialità: interventi con/per le famiglie nella scuola e nei servizi o direttamente sul territorio. L’Operatore dell’infanzia collabora alle attività di progettazione e realizzazione – soprattutto in supporto alla figura dell’educatore – di iniziative culturali, ricreative ed espressive finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e relazionali e allo sviluppo delle potenzialità di crescita del bambino.

Durata complessiva del corso (ore)
300 ore suddivise in 120 ore di aula, 90 ore di laboratorio e 90 ore di DAD

Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti
Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce “Gestione dei crediti formativi”. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l’inizio delle attività’. Non e’ ammessa alcuna deroga.

Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti.